Accertamento tecnico preventivo

Quando vi è urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, il nostro ordinamento prevede la possibilità di ricorrere all’Autorità giudiziaria affinché venga nominato un consulente tecnico per rispondere a specifici quesiti di carattere tecnico-scientifico in ordine alla materia controversa.

L’accertamento in esame può ricomprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.

Grazie a questo istituto, pertanto, si anticipa una parte importante e determinante dell’attività istruttoria tipica del procedimento di cognizione ordinario, con le medesime garanzie per il rispetto del contraddittorio tra le parti.

Al di fuori delle condizioni di urgenza, conditio sine qua non per promuovere il ricorso ex art. 696 c.p.c. di cui sopra, il Legislatore ha previsto che possa essere richiesta una consulenza tecnica, in via preventiva, anche per accertare e determinare un credito derivante dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. In questo caso il consulente tecnico, prima di procedere al deposito della propria relazione, ha altresì il compito di tentare la conciliazione delle parti. Se le parti raggiungano un accordo, il verbale della conciliazione costituisce titolo esecutivo.

L’istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art.696 bis c.p.c. è sicuramente un ottimo strumento deflattivo dei procedimenti giudiziari ordinari, che consente di raggiungere una soluzione della controversia in tempi più contenuti e con costi inferiori per le parti.

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